La detrazione IVA per l’acquisto di immobili abitativi dalle imprese di costruzione
La L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto al comma 56 dell’articolo unico una detrazione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) in misura pari al 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto, effettuato entro il 31/12/2016, di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. L’art. 9, comma 9-octies, del D.L. “Milleproroghe” 244/2016 (convertito in legge dalla L. 19/2017) ha prorogato l’agevolazione fino al 31/12/2017.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi, ed il limite massimo della detrazione stessa è fissato alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta [1].
Chiarimenti sono poi stati forniti con la Circolare Agenzia Entrate 18/05/2016, n. 20/E, punto 10, e prima ancora con la Circolare Agenzia Entrate 08/04/2016, n. 12/E, punto 7.1. Alla luce dei chiarimenti suddetti si riporta di seguito uno specchietto riepilogativo dell’agevolazione.
Destinatari | Persone fisiche (soggetti Irpef) che acquistano immobili direttamente dall’impresa costruttrice (vedi il prossimo punto per chiarimenti). |
Venditori | Il riferimento all’impresa costruttrice va intesa nel senso ampio di “impresa che applica l’Iva all’atto del trasferimento“, considerando tale quindi non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di “ripristino” o cd. “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, letterec), d) ed f), del Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001. |
Tipologie immobiliari | Unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B (riferimento all’Attestato di prestazione energetica, che deve essere fornito dal costruttore-venditore). La norma non limita il beneficio all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili cd. “di lusso”. |
Pertinenze | Rispetto alle pertinenze – quali ad esempio, posto auto, cantina, ecc. – può applicarsi il criterio dell’estensione del beneficio fiscale spettante all’unità abitativa anche alla pertinenza, a condizione che l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmenteall’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale |
Tipologie di atti | Sono evidentemente agevolabili solo gli atti assoggettati ad IVA, per disposizione di legge o per opzione da parte del cedente [2]. |
Momento dell’acquisto | L’acquisto deve essere perfezionato con l’atto notarile nel periodo compreso tra il 01/01/2016 ed il 31/12/2017 (vista la proroga). Conta esclusivamente la data del rogito, non quella dei pagamenti. |
Fruizione della detrazione ed importo massimo | La detrazione spetta suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno dell’acquisto e nei 9 anni successivi. |
Cumulo con altri benefici | Manca una specifica disposizione che vieti il cumulo della detrazione in commento con altre agevolazioni in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche, pertanto il contribuente che acquista un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione può beneficiare sia della detrazione del 50% dell’IVA sull’acquisto, sia della detrazione spettante ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del D.P.R. 917/1986 e relativa all’acquisto di unità immobiliari in edifici interamente ristrutturati. Tale ultima detrazione si applica con l’aliquota del 50% e deve essere calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile, e comunque entro un importo massimo di 96.000 Euro, ed è ripartita in 10 quote costanti. Si veda in proposito l’articolo “Le agevolazioni fiscali per gli acquisti di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati”. Sempre a proposito del cumulo, resta tuttavia fermo il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, e pertanto la detrazione di cui al citato art. 16-bis, comma 3 del D.P.R. 917/1986 non può essere applicata anche a quella parte di IVA per la quale il contribuente si sia avvalso della detrazione ai sensi dell’art. 1, comma 56, della L. 208/2015. Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso di realizzazione di box pertinenziale, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all’immobile agevolato ai sensi della disposizione in commento, relativamente al quale spetta anche la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera d), del D.P.R. 917/1986 pari al 50% del costo di realizzazione documentato dall’impresa (si veda in proposito l’articolo “Il trattamento fiscale degli atti di trasferimento di immobili pertinenziali”). |
Momento di rilevanza del pagamento – Acconti e saldo | Si applica il principio “di cassa”, pertanto avrà rilievo il pagamento dell’IVAesclusivamente se effettuato nell’anno solare 2016 o 2017. Non possono essere portati in detrazione i pagamenti, e la conseguente IVA, pagata in acconto nel 2015 o a saldo nel 2018. |
Data fine lavori | Non ha alcuna rilevanza la data di fine dei lavori, dunque è ammissibile l’agevolazione anche per acquisti relativi ad immobili ultimati da più di cinque anni, purché l’atto sia soggetto ad IVA e pertanto, in questo caso, l’impresa cedente abbia manifestato l’opzione per la relativa imposizione. |
Immobili in costruzione | Non sono stati forniti chiarimenti su questo punto. Si potrebbe peraltro richiamare la Circ. Agenzia Entrate 12/03/2010, n. 12/E, ove si afferma che – essendo il fabbricato in costruzione un “bene ancora nel circuito produttivo” – esso non è tecnicamente un “bene immobile” (o almeno non ancora). Aderendo a questa interpretazione, l’agevolazione in parola non sarebbe applicabile all’acquisto di un immobile in costruzione. |
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